La sentenza della Cassazione tributaria, n. 15451 del 30 giugno scorso, affronta i riflessi della determinazione della rendita catastale sull’imposta comunale sugli immobili.
Un contribuente aveva impugnato la rendita catastale. Una volta ottenuta la sentenza passata in giudicato, a sé sfavorevole, il contribuente aveva impugnato il diniego di autotutela della rendita, contestando il saggio di redditività su cui si basava la rendita catastale, questione non proposta nel precedente giudizio.
Nel frattempo, il comune aveva notificato avvisi di accertamento ICI, sulla base della rendita definitiva; il contribuente impugnava tali avvisi, chiedendo la sospensione dei giudizi in attesa della definizione di quello inerente all´impugnazione del diniego di autotutela.
La Suprema Corte ha affermato un interessante principio di diritto; dopo avere ribadito che l´impugnazione del rifiuto dell’autotutela per ragioni di merito non è ammissibile, afferma che l’oggetto del giudicato investe ogni questione di merito, comprese anche quelle non proposte dal ricorrente e che, comunque, costituiscono una indispensabile premessa logico-giuridica della statuizione contenuta nella decisione definitiva.
Di conseguenza, ogni questione sul tasso di redditività va considerata assorbita nel giudizio relativo alla rendita catastale, e la Corte ha rigettato sia il ricorso avverso il diniego di autotutela, sia quello contro gli avvisi di accertamento ICI.
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